L’articolo 38 del DL 19/2024, pubblicato recentemente in Gazzetta Ufficiale, delinea un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel corso degli anni 2024 e 2025, nell’ambito di progetti di innovazione dai quali derivi una riduzione dei consumi energetici, in accordo con l’investimento 15 della Missione 7 “REPowerEU”. L’operatività della misura resta subordinata all’emanazione del decreto attuativo.
Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria è pari a 6,3 miliardi di euro ed è suddivisa come segue:
- 3,78 miliardi di euro per l’efficienza energetica;
- 1,89 miliardi di euro per autoconsumo e autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;
- 630 milioni di euro per la formazione del personale.
Transizione 5.0 può essere definita come l’evoluzione green del Piano 4.0: ovvero, incentiva gli investimenti in assets digitali nuovi a condizione che si ottenga complessivamente una riduzione dei consumi energetici a livello di struttura produttiva. Transizione energetica 5.0 appare come un incentivo complesso e ad accesso non automatico: il presupposto è infatti il raggiungimento di uno dei seguenti obiettivi di efficientamento energetico:
- A livello di struttura produttiva, risparmio energetico di almeno il 3%;
- A livello di processo, risparmio energetico di almeno il 5%.
Beneficiari
I beneficiari dell’incentivo sono le imprese con sede in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Investimenti ammissibili
Sono tre gli ambiti di investimento agevolabili:
- Investimenti trainanti in assets digitali 4.0 (per ridurre i consumi energetici);
- Investimenti trainanti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia per autoconsumo da fonti energetiche rinnovabili (ad esclusione delle biomasse);
- Investimenti trainanti in formazione del personale.
Per quanto riguarda l’energia solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e qualitativo (efficienza minima 21,5%) previsti ai fini del registro delle tecnologie per il fotovoltaico dell’Enea.
Gli investimenti in formazione del personale, sono soggetti a un duplice limite: 10% dell’importo pari alla somma fra gli assets digitali e beni di autoproduzione di energia da FER e 300.000 € di costi massimi ammissibili.
Agevolazioni
Le agevolazioni previste sono due:
- Credito di imposta fino al 45% per investimenti in beni industria 4.0, che riducano i consumi a livello di stabilimento o di processo produttivo;
- Credito d’imposta fino al 63% per impianti a fonti rinnovabili e impianti fotovoltaici per l’autoconsumo che rientrano nel progetto di investimento.
Intensità della misura
Il credito d’imposta 5.0 è riconosciuto in misura proporzionale alle spese sostenute, con aliquota crescente fino al 45% in relazione alla riduzione dei consumi energetici conseguita:
| Riduzione dei consumi energetici | |||
| Quota di investimento | Struttura produttiva: tra il 3% e il 6%. Processo interessato dall’investimento: dal 5% al 10%. | Struttura produttiva: tra il 6% e il 10%. Processo interessato dall’investimento: tra il 10% e il 15%. | Struttura produttiva: più del 10%. Processo interessato dall’investimento: più del 15%. |
| Fino a 2,5 mln | 35% | 40% | 45% |
| Da 2,5 a 10 mln | 15% | 20% | 25% |
| Da 10 a 50 mln | 5% | 10% | 15% |
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